Proroga sostituzione maniglioni antipanico
Il giorno 21 Dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 è stato pubblicato il Decreto 6 Dicembre 2011.
Questo va a modificare il Decreto 3 Novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio.
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In questo Decreto all'articolo 1 punto1 viene evidenziato che:
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"All'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno 3 Novembre 2004, le parole <<ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151>>
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mentre all'Articolo 2 punto 1 si evidenzia che:
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"All'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 3 Novembre 2004, le parole <<sei anni>> sono sostituite dalle seguenti <<otto anni>>. Restano fermi i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.
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Ricordiamo che a seguito di questo decreto, il termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni antipanico è stato posticipato a Febbraio 2013.
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