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Aggiornamento corsi addetti prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
 

Con il D.Lgs. 81/08 è stato disposto un generico obbligo di aggiornamento periodico per quanto concerne gli aspetti della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La normativa però non è stata particolarmente chiara in merito alla frequenza con cui deve essere effettuato l'aggiornamento dei corsi antincendio, facendo rimando al datato D.M. 10 marzo 1998. I Decreti coordinati 81/08 e 106/09 stabiliscono l'obbligatorietà di tale aggiornamento anche se non è precisata la periodicità; a tale proposito il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 all'allegato 7 punto 4 prevede che: "Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, ettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento (...)." Dal momento che ci sembra impensabile eseguire un'esercitazione senza prima aver preparata con un minimo ripasso di teoria, la prova pratica è a tutti gli effetti un agiornamento per addetti antincendio. Il dipartimento dei Vigili del Fuoco il 23 febbraio 2011 ha reso nota una lettera circolare per chiarire gli aspetti relativi alla formazione degli addetti antincendio.


Il programma dei corsi previsto dalla circolare in funzione del livello di rischio è il seguente:
Corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso: durata 2 ore.
Corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio: durata 5 ore.
Corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato: durata 8 ore

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