Direttiva sull'equipaggiamento marittimo
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.239 (15 settembre 2011) è stata pubblicata la Direttiva 2011/75/UE recante modifica della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo (MED).
​
La Direttiva MED copre tutte le attrezzature e i materiali che sono destinati ad essere impiegati a bordo delle navi marittime (non militari). Si tratta quindi di attrezzature per le radiocomunicazioni e per la navigazione, di materiali per l’allestimento della nave stessa e di attrezzature per la lotta all’incendio, tra cui estintori, manichette, porte tagliafuoco, sprinkler.
​
Con la nuova Direttiva 2011/75/UE viene sostituito integralmente l’allegato A della 96/98/CE, elencate gli equipaggiamenti, le tipologie di prove (e relative norme di prova) e gli specifici moduli per la valutazione della conformità.
​
Per quanto riguarda quegli equipaggiamenti elencati all’Allegato A.1 ‘Equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali già contemplano norme’ - trasferiti dall’allegato A.2. ‘Equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali’ – la commercializzazione e l’utilizzazione a bordo di navi dell’Unione Europea sono con cestite fino al 5 ottobre 2014, nel caso in cui siano stati prodotti prima del 5 ottobre 2012, conformemente alle procedure di omologazione vigenti prima di tale data.
​
Gli Stati Membri sono quindi chiamati ad adottare e pubblicare, entro e non oltre il 5 ottobre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
​